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Linee vita e DPI 3° Classe

Linee Vita

In materia di prevenzione delle cadute durante i lavori in quota su tetti, o in altre situazioni che potrebbero presentarsi, la normativa vigente prevede che gli operatori debbano essere agganciati ad "ancoraggi" che rispondono a normative precise.

La normativa che regola gli ancoraggi è la EN 795/2002.

La normativa impone che, a seguito della Valutazione dei Rischi oppure del POS o PSS, risulti esserci il rischio caduta, i tetti o le coperture devono essere provvisti di ancoraggi.

Le lavorazioni che più comunemente vengono eseguite sui tetti e sulle coperture sono:

- manutenzione dei tetti per sostituzione di tegole, pulizia cornicioni, pulizia delle canne fumarie, ascensori, impianti idraulici, antenne televisive e parabole e ogni altra tipologia che prevede l'accesso al tetto o alla copertura.

Per tutte le operazioni che sono state indicate, se viene individuata la possibilità di rischio caduta è necessario mettere un sistema di ancoraggio detto LINEA VITA.

 

Caratteristiche principali di un sistema di ancoraggio sono:

1) Progettazione da parte di un Ingegnere o Architetto abilitato dalla ditta fabbricante il sistema di ancoraggio;

2) Posa del sistema da una ditta abilitata alla posa dalla ditta fabbricante il sistema di ancoraggio;

3) Relazione sui sistemi di ancoraggio dell'Ingegnere o Architetto abilitato dalla ditta fabbricante;

4) Certificazione da parte della ditta istallatrice di corretta posa secondo quanto progettato;

5) Libretto di uso e manutenzione rilasciato al titolare dell'impianto.

 

Naturalmente tutto il materiale posato e fornito viene certificato dalla ditta fabbricante in ogni singolo pezzo come previsto dalla normativa.

 

Nonostante le tipologie di istallazione vengano gestite dalle Regioni, che possono normare in maniera differente in materia di Linee Vita, quello che rimane immutato a livello Nazionale sono le responsabilità che Amministratori di condominio e proprietari di immobili o capannoni hanno in caso l'operatore dovesse perdere l'equilibrio e cadere durante i lavori sul tetto o coperture di altro genere.

Nei condomìni la responsabilità viene divisa tra l'Amministratore, che risponde penalmente, e i Condomini che ne rispondono civilmente.

Negli altri casi il Proprietario risponde sia civilmente che penalmente.

 

Per poter cautelare la figura del Proprietario, dell'Amministratore e dei Condomini vi sono delle piccole precauzioni da prendere:

- Accertarsi che la ditta istallatrice sia abilitata dalla ditta fornitrice del materiale;

- Accertarsi che la ditta istallatrice abbia le abilitazioni per i lavori in quota su fune;

- Accertarsi che la progettazione sia eseguita da Ingegnere o Architetto abilitato dalla ditta fornitrice;

- Alla fine della posa richiedere la certificazione di corretta istallazione dalla ditta posatrice, la relazione di calcolo rilasciata dall'Ingegnere o Architetto abilitato ed ESIGERE che venga rilasciato il libretto di uso e manutenzione.

 

A seguito della posa, ogni linea vita dovrà essere verificata dalla ditta posatrice o da una ditta autorizzata dalla ditta fabbricante del materiale, ogni 3 anni se la linea è in classe A, oppure annualmente se la linea si trova in classe C.

 

 

 In materia di Linee Vita, opero da anni come Tecnico Commerciale con la ditta Sicur Delta

 - Sandro Alessandria

DPI di 3° Classe

La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) impone che chi lavora in quota deve essere INFORMATO sui rischi che deve affrontare, FORMATO sulle tipologie di rischi e sulle misure di prevenzione da adottare e nel caso specifico dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) anche ADDESTRATO all'uso, manutenzione e limiti di utilizzo.
 
La responsabilità della formazione, informazione ed addestramento è a carico del Datore di Lavoro che ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 73, deve provvedere ad organizzare i corsi per i propri dipendenti.
 
In oltre tutti i DPI sono soggetti ad una serie di controlli SISTEMATICI e PERIODICI che garantiscono l'efficienza del dispositivo e ne assicurano la sicurezza durante le lavorazioni.
 
I controlli sistematici, ovvero prima, durante e successivamente all'utilizzo, sono eseguiti dall'operatore stesso, mentre quelli periodici sono eseguiti obbligatoriamente (o a seconda di quello che viene prescritto dalla ditta fabricante) ogni 12 mesi.
 
I controlli periodici possono essere eseguiti direttamente dalla ditta fabbricante o da personale abilitato dal fabbricante stesso.